IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400»  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, e  in  particolare  l'art.  13,  «Programma  statistico
nazionale» ove, al comma 3, si prevede che  il  Programma  statistico
nazionale  e'  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di   statistica
(ISTAT), e' sottoposto al parere della Commissione  per  la  garanzia
della qualita'  dell'informazione  statistica  ed  e'  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322  del  1989,
ove si prevede che  «con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,  finalita',
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia  di  dati  la  cui  mancata  fornitura,  per
rilevanza; dimensione o significativita' ai  fini  della  rilevazione
statistica, configura violazione  dell'obbligo  di  cui  al  presente
comma»; 
  Visto l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo  n.  322  del
1989, ove si prevede che  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese  nel
Programma  statistico  nazionale,  rispetto   alle   quali   sussiste
l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto, nonche'
i criteri da utilizzare per individuare le unita' di  rilevazione  la
Cui  mancata  risposta   comporta   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa, sono approvati con il decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  approvazione  del  Programma   statistico   nazionale
previsto dal comma g del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto» legislativo n.  322  del
1989, ove prevede che il Programma  statistico  nazionale  ha  durata
triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo
stesso art. 13, commi 3 e 3-ter; 
  Visto l'art.  6-bis  del  decreto  legislativo  n.  322  del  1989,
relativo al trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, concernente «Regolamento recante  il  riordino  dell'Istituto
nazionale di statistica», e in particolare l'art. 3, comma 6; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica», e in particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  Europeo
e del 8 Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali,  come  modificato
dal decreto legislativo n. 101 del 2018; 
  Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018 recante «Regole deontologiche
per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema  statistico  nazionale  pubblicate  ai  sensi
dell'ars 20, comma 4, del decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.
101», pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2019,
e in particolare gli articoli 4 e 4-bis; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica adottata nella seduta  del  21  novembre
2019 con la quale sono stati approvati: 
    il «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022»; 
    l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel  «Programma
statistico  nazionale  per  il  triennio  2020-2022»  che  comportano
obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma  dell'art.
7 del decreto legislativo n. 322 del 1989; 
    la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell'accertamento  di  cui  all'art.  11,  comma   2,   del   decreto
legislativo n. 322 del 1989, le unita' di rilevazione la cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui
all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo  elenco
dei lavori  compresi  nel  «Programma  statistico  nazionale  per  il
triennio 2020-2022»  per  i  quali  la  mancata  fornitura  dei  dati
configura violazione dell'obbligo di risposta; 
  Preso atto che con la precitata delibera del 21  novembre  2019  il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha
dato, altresi', mandato all'ISTAT di «aggiornare  il  PSN  nelle  sue
diverse parti inserendo eventuali modifiche e  aggiustamenti  che  si
rendessero necessari nel corso dell'attivita' di  ulteriore  verifica
da parte degli uffici»; 
  Visto il parere della Conferenza unificata  del  15  gennaio  2020,
espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere della commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica del 22 giugno 2020; 
  Visto il parere n. 261 del  10  dicembre  2020,  con  il  quale  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali  ha  espresso  parere
favorevole  sullo   schema   di   «Programma   statistico   nazionale
2020-2022», con  la  limitazione  di  tutti  i  trattamenti  di  dati
personali  correlati  al   lavoro   statistico   ALM-00003   Indagine
Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci  anni,
fermo restando  il  perdurare  della  sospensione  di  alcuni  lavori
statistici precedentemente individuati; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 38 del 29 aprile 2021,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021; 
  Vista la nota prot. n. 2542248 del 1° ottobre 2021,  con  la  quale
l'ISTAT ha trasmesso alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della sua approvazione,
il «Programma statistico nazionale 2020-2022»,  di  cui  alla  citata
deliberazione   del   Comitato   di   indirizzo    e    coordinamento
dell'informazione   statistica   del   21   novembre   2019,   e   la
documentazione ad esso inerente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio  e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2021, n.  671,
con il quale al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato  Brunetta
e' stata conferita la relativa delega di funzioni, e  in  particolare
l'art. 1, comma 2, lettere h) e i); 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella  riunione
dell'Il febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  e'  approvato  il  «Programma  statistico
nazionale per il triennio 2020-2022» unito al  presente  decreto,  di
cui costituisce parte integrante, insieme ai  relativi  allegati,  di
seguito elencati: 
    a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente  le
variabili che  possono  essere  diffuse  in  forma  disaggregata  per
esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed  europeo -
allegato 1; 
    b) «Elenco delle rilevazioni rientranti  nel  PSN  2020-2022  che
comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma
dell'art. 7 del decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322» -
allegato 2; 
    c)   «Criteri   da   utilizzare   per   individuare,   ai    fini
dell'accertamento  di  cui  all'art.  11,  comma   2,   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unita' di rilevazione la  cui
mancata   risposta    comporta    l'applicazione    della    sanzione
amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  322/1989
(art. 13 comma 3- ter decreto legislativo n.  322/1989)  e  correlato
Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi' nel PSN 2020-2022 per i quali
la mancata fornitura dei dati configura  violazione  dell'obbligo  di
risposta - Anno 2020» - allegato 3; 
    d) «Lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente
sospesi», contenente l'Elenco dei lavori statistici che trattano dati
personali momentaneamente sospesi - allegato 4; 
    e) «Misure tecniche e organizzative articolate per ente» ai sensi
dell'art. 6-bis, comma  1-bis,  del  citato  decreto  legislativo  n.
322/1989, concernente le Misure tecniche  e  organizzative  idonee  a
garantire la liceita'  e  la  correttezza  del  trattamento  di  dati
personali - allegato 5.